Cass. pen. n. 5096 del 2 febbraio 2018

Testo massima n. 1


L'impossibilità di notificazione del decreto penale di condanna per insufficienza o inidoneità dell'elezione di domicilio non consente la notificazione presso il difensore, e comporta invece la revoca del decreto, atteso che la situazione risulta assimilabile a quella dell'impossibilitàdi notificare il decreto a seguito dell'irreperibilitàdell'interessato, nella quale l'art. 460, comma 4, cod. proc. pen. prevede l'obbligo di revocare il provvedimento di condanna.

Ogni caso ha la sua soluzione su misura.

Siamo il tuo partner nel momento del bisogno.

CHAT ON LINE