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Cassazione penale Sez. II sentenza n. 5096 del 2 febbraio 2018

Cassazione penale Sez. II sentenza n. 5096 del 2 febbraio 2018

Testo massima n. 1

L’impossibilità di notificazione del decreto penale di condanna per insufficienza o inidoneità dell’elezione di domicilio non consente la notificazione presso il difensore, e comporta invece la revoca del decreto, atteso che la situazione risulta assimilabile a quella dell’impossibilitàdi notificare il decreto a seguito dell’irreperibilitàdell’interessato, nella quale l’art. 460, comma 4, cod. proc. pen. prevede l’obbligo di revocare il provvedimento di condanna.

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