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Cassazione penale Sez. V sentenza n. 12347 del 16 marzo 2018

Cassazione penale Sez. V sentenza n. 12347 del 16 marzo 2018

Testo massima n. 1

È inammissibile il ricorso per cassazione proposto mediante l’uso della posta elettronica certificata, in quanto le modalità di presentazione e di spedizione dell’impugnazione, disciplinate dall’art. 583 cod. proc. pen., sono tassative ed inderogabili. [ Nella specie, la Corte ha dichiarato inammissibili i motivi nuovi presentati tardivamente con il servizio postale, malgrado fossero stati anticipati a mezzo della posta elettronica ].

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