Cass. pen. n. 4417 del 30 gennaio 2018

Testo massima n. 1


In tema d'esecuzione, qualora nei confronti della stessa persona per il medesimo fatto storico siano state pronunciate una sentenza di patteggiamento ed una di condanna, ben può la prima, ricorrendone i presupposti, essere in tutto o in parte revocata in applicazione della disciplina dettata dall'art. 669, commi 1 e 6, cod. proc. pen. per il caso di pluralità di pronunce di condanna, attesa l'equiparazione della sentenza di patteggiamento ad una sentenza di condanna ex art. 445 cod. proc. pen.

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