Cass. pen. n. 48761 del 14 novembre 2023

Testo massima n. 1


SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PROCEDIMENTO - Confisca di beni fittiziamente intestati a un terzo - Legittimazione e interesse del terzo a contestare i presupposti per l'applicazione della misura al proposto - Esclusione - Ragioni.


In caso di confisca di prevenzione avente ad oggetto beni ritenuti fittiziamente intestati a un terzo, quest'ultimo può rivendicare esclusivamente l'effettiva titolarità e la proprietà dei beni sottoposti a vincolo, assolvendo al relativo onere di allegazione, ma non è legittimato a contestare i presupposti per l'applicazione della misura, quali la condizione di pericolosità, la sproporzione fra il valore del bene confiscato e il reddito dichiarato, nonché la provenienza del bene stesso, che solo il proposto può avere interesse a far valere.

Massime precedenti

Conformi: Cass. pen. n. 31549 del 2019

Normativa correlata

Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 10
Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 24 CORTE COST.
Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 27
Cod. Civ. art. 1414
Cod. Pen. art. 240 bis

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