Cass. pen. n. 48796 del 19 ottobre 2023

Testo massima n. 1


MISURE CAUTELARI - PERSONALI - RIPARAZIONE PER L'INGIUSTA DETENZIONE - IN GENERE - Avvenuto riconoscimento dell’indennizzo rispetto al medesimo periodo o ad una frazione di esso - Deducibilità nel giudizio di legittimità dell'intervenuta formazione del giudicato – Condizioni.


In tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, ove l'indennizzo sia già stato riconosciuto rispetto al medesimo periodo o ad una frazione di esso, non può essere dedotta per la prima volta nel giudizio di legittimità l'intervenuta formazione del giudicato, nel caso in cui essa sia precedente alla pronunzia dell'ordinanza impugnata.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. pen. n. 41307 del 2019

Normativa correlata

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 314 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 315 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 649 CORTE COST.

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