Cass. civ. n. 16283 del 19 agosto 2004

Testo massima n. 1


In forza dell'ultimo comma dell'art. 2113 c.c., che richiama gli artt. 410 e 411 c.p.c., il negozio transattivo stipulato in sede conciliativa, giudiziale o stragiudiziale, è assoggettato ad un regime giuridico derogatorio della regola generale – stabilita dai commi secondo e terzo della predetta disposizione – dell'impugnabilità nel termine decadenziale di sei mesi, in quanto l'intervento del terzo investito di una funzione pubblica (giudice, autorità amministrativa, associazione di categoria) è ritenuto idoneo a superare la presunzione di non libertà del consenso del lavoratore. Ne consegue che non è impugnabile l'accordo con cui il datore di lavoro in sede sindacale pattuisca l'erogazione di somme notevolmente maggiori rispetto a quelle che si potevano erogare, ottenendo in cambio la rinuncia sia all'impugnativa del licenziamento che ad ogni altro diritto riconducibile al precorso rapporto di lavoro.

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