Cass. civ. n. 14053 del 7 luglio 2015

Testo massima n. 1


In tema di comunione tacita familiare, le "Regole" venete, disciplinate dalla legge reg. Veneto 19 agosto 1996, n. 26, in attuazione della legge quadro 31 gennaio 1994, n. 97, sono persone giuridiche di diritto privato, la cui autonomia statutaria è sottordinata ai principi della Costituzione, dell'ordinamento giuridico in genere, nonché del diritto consuetudinario, da cui hanno tratto origine, sicché le delibere da esse adottate sono soggette al sindacato del giudice ordinario ex art. 23 cod. civ. Ne consegue l'illegittimità della norma statutaria (nella specie, della Regola di Casamazzagno) che limita la partecipazione alla comunione ai soli individui di sesso maschile e la estende anche ai non residenti nel luogo, in quanto in palese violazione del principio di uguaglianza rispetto al genere femminile ed in contrasto con i principi consuetudinari, per i quali hanno diritto di partecipare alla Regola solo nuclei familiari radicati sul territorio.

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