Cass. civ. n. 27364 del 29 ottobre 2018

Testo massima n. 1


Il rinvio, contenuto nell'art. 879, comma 2, c.c., alle leggi e ai regolamenti che riguardano le costruzioni "che si fanno in confine con le piazze e le vie pubbliche" non va interpretato come deroga all'inapplicabilità, prevista dal medesimo art. 879, comma 2, c.c., delle norme sulle distanze alle pubbliche strade e piazze, concernendo, invece, la disciplina in tema non già di "distanze", bensì di "fabbricati".

Testo massima n. 2


L'esonero dal rispetto delle distanze legali, previsto dall'art. 879, comma 2, c.c., per le costruzioni a confine con piazze e vie pubbliche, va riferito anche alle costruzioni a confine delle strade di proprietà privata gravate da servitù pubbliche di passaggio, giacché il carattere pubblico della strada, rilevante ai fini dell'applicazione della norma citata, attiene, più che alla proprietà del bene, all'uso concreto di esso da parte della collettività.

Testo massima n. 3


Per l'accoglimento della domanda di riduzione in pristino proposta dal proprietario danneggiato dalla violazione delle norme sulle distanze fra costruzioni contenute in leggi speciali e regolamenti edilizi locali è necessario che le norme violate abbiano carattere integrativo delle disposizioni del codice civile sui rapporti di vicinato, siccome disciplinanti la stessa materia e da esse (artt. 872 e 873 c.c.) richiamate, e che si tratti di costruzioni soggette all'obbligo delle distanze e, quindi, non confinanti con vie o piazze pubbliche (art. 879, comma 2, c.c.); resta esclusa, pertanto, la riduzione in pristino se tra i fabbricati siano interposte strade pubbliche, benché la norma edilizia locale applicabile (integrativa di quelle del codice civile) prescriva che la distanza minima prevista debba essere osservata pure qualora tra i fabbricati siano interposte aree pubbliche.

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