Cass. civ. n. 4892 del 25 febbraio 2025

Sezione Unite

Testo massima n. 1


LOCAZIONE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI)


Risoluzione anticipata del contratto per inadempimento del conduttore - Danno da mancato guadagno del locatore - Restituzione del bene locato prima della scadenza - Irrilevanza - Risarcibilità del pregiudizio - Oneri probatori del locatore - Contenuto - Applicabilità dell'art. 1591 c.c. - Esclusione.


In tema di locazione, il diritto del locatore a conseguire, ai sensi dell'art. 1223 c.c., il risarcimento del danno da mancato guadagno a causa della risoluzione del contratto per inadempimento del conduttore non viene meno, di per sé, in seguito alla restituzione del bene locato prima della naturale scadenza del contratto, ma richiede, normalmente, la dimostrazione, da parte del locatore, di essersi tempestivamente attivato, una volta ottenuta la disponibilità dell'immobile, per una nuova locazione a terzi, fermo l'apprezzamento del giudice delle circostanze del caso concreto anche in base al canone della buona fede e restando in ogni caso esclusa l'applicabilità dell'art. 1591 c.c..

Riferimenti normativi

Cod. Civ. art. 1223
Cod. Civ. art. 1453
Cod. Civ. art. 1175
Cod. Civ. art. 1571
Cod. Civ. art. 1591 CORTE COST.
Cod. Civ. art. 1227 com. 2

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