Cass. civ. n. 4893 del 16 febbraio 2023

Testo massima n. 1


IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO Revocazione di sentenza della Corte di cassazione - Mancato rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’Unione europea - Errore revocatorio - Esclusione - Ragioni.


In tema di revocazione di sentenza della Corte di cassazione, la dedotta omissione del rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione europea in violazione dell'art. 267, comma 3, TFUE, non integra errore revocatorio ai sensi degli artt. 391-bis e 395, n. 4, c.p.c., in quanto la relativa valutazione è di diritto e non di fatto.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 5842 del 2010

Normativa correlata

Cod. Proc. Civ. art. 391 bis CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 395 lett. 4
Tratt. Internaz. 13/12/2007 art. 267

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