Cass. civ. n. 8946 del 18 aprile 2006

Testo massima n. 1


In ipotesi di transazione novativa, la transazione è inefficace nei confronti del condebitore che non vi ha partecipato e non ha dichiarato di volerne profittare sia in ordine ai i rapporti esterni, sia a quelli interni. (Enunciando tale principio la S.C. ha ritenuto che, essendo transazione e novazione fattispecie non assimilabili, la disciplina dell'una non si comunica a quella dell'altra, con la conseguente applicabilità, in tema di transazione novativa, dell'art. 1304 c.c.).

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