Cass. civ. n. 9101 del 29 agosto 1995

Testo massima n. 1


La dichiarazione del debitore solidale di volere profittare della transazione stipulata con il creditore dal condebitore in solido ai sensi dell'art. 1304 comma primo c.c. non è soggetta ad alcuna forma particolare e può essere fatta anche in corso di giudizio dal procuratore ad litem.

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