Cass. civ. n. 4909 del 16 febbraio 2023

Testo massima n. 1


OBBLIGAZIONI IN GENERE - NASCENTI DALLA LEGGE - INGIUSTIFICATO ARRICCHIMENTO (SENZA CAUSA) - IN GENERE Spese sostenute per migliorie della casa coniugale - Domanda di rimborso di uno dei coniugi - Azione di arricchimento senza causa - Inammissibilità - Ragioni - Decesso del coniuge arricchito - Irrilevanza.


L'azione generale di arricchimento, che presuppone la locupletazione, senza giusta causa, di un soggetto a danno di un altro, non è invocabile per ottenere il rimborso delle spese sostenute da uno dei coniugi per il miglioramento della casa coniugale, poiché sussiste la causa dello spostamento patrimoniale ed è possibile agire ai sensi degli artt. 1150 e 192 c.c., anche in caso di sopravvenuto decesso del coniuge arricchito, dovendosi in tal caso agire nei confronti degli eredi.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 14732 del 2018

Normativa correlata

Cod. Civ. art. 2041
Cod. Civ. art. 2042
Cod. Civ. art. 1150
Cod. Civ. art. 192

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