Cass. pen. n. 21128 del 11 maggio 2018

Testo massima n. 1


In tema di competenza per i procedimenti riguardanti i magistrati, l'operatività dell'art. 11 cod. proc. pen. è subordinata alla condizione che il magistrato assuma formalmente la qualità di imputato ovvero di persona offesa o danneggiata dal reato. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso ricorressero gli estremi per applicare l'art. 11 cod. proc. pen. in un procedimento penale per diffamazione nel quale i minori persone offese erano stati rappresentati, ai fini della costituzione di parte civile, dal solo padre e non anche dalla madre che era magistrato in servizio nel distretto di Corte d'appello sede del processo).

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