Cass. pen. n. 49255 del 26 settembre 2023
Testo massima n. 1
PROCEDIMENTI SPECIALI - GIUDIZIO ABBREVIATO - PENA - Ulteriore riduzione di pena di un sesto ex art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen. - Mancata impugnazione - Rinuncia all'impugnazione in appello - Equiparazione - Esclusione - Ragioni.
La riduzione di pena di un sesto, prevista, ex art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen., per la mancata impugnazione della sentenza di condanna di primo grado, non trova applicazione nel caso di irrevocabilità del provvedimento a seguito di rinuncia all'appello, posto che l'operatività della predetta diminuzione è conseguente alla radicale mancanza dell'impugnazione, cui non è equiparabile la rinuncia ad essa.