Cass. pen. n. 15128 del 5 aprile 2018

Testo massima n. 1


Il provvedimento con cui il procuratore generale presso la Corte di appello rigetta la richiesta di avocazione proposta ai sensi dell'art. 413 cod. proc. pen. non è ricorribile per cassazione, nemmeno nell'ipotesi di abnormità. (In motivazione, la Corte ha affermato che i principi di cui agli artt. 3 e 112 Cost., invocati dal ricorrente, trovano adeguata tutela nella facoltà per la persona offesa di chiedere di essere informata in caso di richiesta di archiviazione e di formulare opposizione alla stessa, ovvero, in caso di iscrizione nel registro degli atti non costituenti notizia di reato - mod. 45 -, di sollecitare il P.M. ad inviare gli atti all'esame del giudice per il controllo sull'infondatezza della "notitia criminis").

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