Cass. civ. n. 4927 del 16 febbraio 2023

Testo massima n. 1


OBBLIGAZIONI IN GENERE - CESSIONE DEI CREDITI - IN GENERE


Factoring - Art. 5 legge n. 52 del 1991 - Opponibilità della cessione al creditore pignoratizio - Pagamento del corrispettivo della cessione - Criterio esclusivo – Esclusione - Ragioni.


Ai fini dell'opponibilità ai terzi della cessione in massa dei crediti operata mediante contratto di factoring, il criterio del pagamento, con data certa, del corrispettivo della cessione è previsto in alternativa agli ordinari criteri della notifica del trasferimento al debitore o della sua accettazione aventi data certa, espressamente fatti salvi dall'art. 5 della legge n. 52 del 1991. (In applicazione del principio la Corte ha rigettato il ricorso in cui si sosteneva che il pagamento, con data certa, del corrispettivo della cessione in massa dei crediti fosse l'unica modalità per l'opponibilità ai terzi della cessione).

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Riferimenti normativi

Cod. Civ. art. 1264
Legge 21/02/1991 num. 52 art. 5

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Precedenti: Cass. civ. n. 5616/2020

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