Cass. pen. n. 49283 del 11 ottobre 2023
Testo massima n. 1
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - CAUSE DI NON PUNIBILITA', DI IMPROCEDIBILITA', DI ESTINZIONE DEL REATO O DELLA PENA
Mutamento del regime di procedibilità - Sopravvenuta remissione di querela intervenuta nel corso del giudizio di cassazione - Ordinanza di inammissibilità - Ricorso straordinario per errore di fatto - Esclusione.
In tema di ricorso straordinario per errore di fatto, avverso l'ordinanza dichiarativa dell'inammissibilità del ricorso, proposto in violazione dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., non è deducibile l'omessa valutazione, quale fatto estintivo, della sopravvenuta remissione di querela in relazione a un delitto divenuto procedibile a querela ai sensi del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, nel caso in cui la Corte di cassazione abbia motivatamente aderito all'orientamento giurisprudenziale che ritiene prevalente l'inammissibilità sulla sopravvenuta improcedibilità, trattandosi di valutazione giuridica e non di errore percettivo.
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Approfondisci con l'Avv. Luigi UlissiRiferimenti normativi
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 448 com. 2 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 625 bis CORTE COST.
Cod. Pen. art. 625 CORTE COST. PENDENTE
Cod. Pen. art. 624 CORTE COST. PENDENTE
Cod. Pen. art. 152
Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 PENDENTE