Cass. pen. n. 49289 del 15 novembre 2023

Testo massima n. 1


IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - PROCEDIMENTO - CAMERA DI CONSIGLIO - Disciplina emergenziale pandemica - Procedimento cartolare - Parte civile - Memoria tardivamente depositata - Richiesta di condanna al pagamento delle spese processuali - Inammissibilità.


Nel procedimento dinanzi alla Corte di cassazione celebrato nelle forme del rito cartolare secondo la disciplina emergenziale pandemica di cui all'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, convertito, con modificazioni, in legge 18 dicembre 2020, n. 176, come successivamente prorogata, la richiesta della parte civile di liquidazione delle spese processuali è inammissibile se contenuta in una memoria depositata oltre il termine dilatorio di cinque giorni prima della data fissata per la trattazione del processo.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. pen. n. 19271 del 2022

Normativa correlata

Legge 18/12/2020 num. 176 CORTE COST. PENDENTE
Decreto Legge 28/10/2020 num. 137 art. 23 com. 8
Decreto Legge 31/10/2022 num. 162 art. 5 duodecies
Legge 30/12/2022 num. 199 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 611 com. 1
Decreto Legge 22/06/2023 num. 75 art. 17
Legge 10/08/2023 num. 112 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 76 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 121

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