Cass. pen. n. 19665 del 7 maggio 2018

Testo massima n. 1


Il termine di novanta giorni previsto dall'art. 454, comma 1, cod. proc. pen. per la richiesta di giudizio immediato decorre dalla data in cui il pubblico ministero ha iscritto nel registro di cui all'art. 335 cod. proc. pen. il nome della persona cui il reato è attribuito, senza che alcun sindacato sulla sua decorrenza sia esperibile a fronte di tale decisione, pur potendo dar luogo l'eventuale tardiva iscrizione del nome della persona cui il reato è attribuito nel relativo registro a responsabilità disciplinare del pubblico ministero.

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