14 Mag Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 18657 del 2 maggio 2018
Testo massima n. 1
Il ricorso alla disciplina di cui all’art. 502 cod. proc. pen. deve ritenersi consentito in tutti i casi in cui, anche per ragioni contingenti e occasionali, viene a determinarsi una situazione di impossibilità assoluta [ e quindi di legittimo impedimento ] del teste a comparire nella pubblica udienza, con l’effetto che, in tale ipotesi, è legittimo escutere il teste nel luogo dove al momento si trova, escludendo la presenza del pubblico e dell’imputato [ salvo che quest’ultimo abbia fatto richiesta in senso contrario ] purché venga assicurato il contraddittorio con la presenza dei difensori. [ Nella fattispecie, la Suprema Corte ha ritenuto legittimo l’esame a domicilio della persona offesa per il suo stato di gravidanza a rischio attestato da un certificato medico ].
Articoli correlati
[adrotate group=”23″]