Cass. pen. n. 49315 del 24 ottobre 2023
Testo massima n. 1
IMPUGNAZIONI - APPELLO - DECISIONI IN CAMERA DI CONSIGLIO - IN GENERE - Giudizio cartolare di appello - Ricorso per cassazione - Termine per proporre l’impugnazione da parte dell’imputato appellante - Applicabilità dell’aumento di quindici giorni previsto dall’art. 585, comma 1-bis, cod. proc. pen. - Esclusione - Ragioni.
In tema di impugnazioni, nel caso in cui il giudizio di appello sia stato trattato con procedimento camerale non partecipato e non sia stata avanzata tempestiva istanza di partecipazione ex art. 598-bis, comma 2, cod. proc. pen., l'imputato appellante non può considerarsi "giudicato in assenza", in quanto, in tal caso, il processo è celebrato senza la fissazione di un'udienza alla quale abbia diritto di partecipare, sicché, ai fini della presentazione del ricorso per cassazione, lo stesso non potrà beneficiare dell'aumento di quindici giorni del termine per l'impugnazione previsto dall'art. 585, comma 1-bis, cod. proc. pen.
Massime precedenti
Normativa correlata
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 598 bis
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 420 bis CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 585 com. 1 lett. A CORTE COST.
Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 PENDENTE
Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 89 PENDENTE
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 598 ter
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606