Cass. pen. n. 34504 del 20 luglio 2018

Testo massima n. 1


Il requisito della specificità dei motivi di appello, richiesto dall'art. 581 cod. proc. pen. come sostituito dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, è soddisfatto se l'atto individua il punto che intende devolvere alla cognizione del giudice di appello, enucleandolo con specifico riferimento alla motivazione della sentenza impugnata e precisando tanto i motivi di dissenso dalla decisione appellata che l'oggetto della diversa deliberazione sollecitata presso il giudice del gravame.

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