Cass. pen. n. 49331 del 16 novembre 2023

Testo massima n. 1


RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITA' STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - PROCEDIMENTO - DECISIONE - IN GENERE - Sentenza di non luogo a provvedere sulla domanda estradizionale – Conseguenze sulla misura cautelare – Dichiarazione di inefficacia – Sussistenza - Ragioni.


In tema di estradizione per l'estero, la pronuncia della sentenza di non luogo a provvedere impone la declaratoria di perdita di efficacia della misura cautelare disposta nell'ambito della suddetta procedura, posto che l'art. 300, comma 1, cod. proc. pen. enuncia una regola generale applicabile anche alla materia dell'estradizione.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. pen. n. 8601 del 2022

Normativa correlata

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 300 com. 1
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 697
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 704 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 705 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 714

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