Cass. civ. n. 1901 del 16 maggio 1975

Testo massima n. 1


La norma dell'art. 1309 c.c., secondo la quale il riconoscimento del debito fatto da uno dei debitori in solido non ha effetto riguardo agli altri, si riferisce al riconoscimento di debito inteso come dichiarazione della parte che ammette l'esistenza dell'obbligazione a suo carico, e non può applicarsi alla confessione, che non si esaurisce in una ammissione completa, ma ha per oggetto un fatto che, valutato in concomitanza con altri, concorre alla formazione della prova del credito.

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