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Cassazione penale Sez. V sentenza n. 36161 del 27 luglio 2018

Cassazione penale Sez. V sentenza n. 36161 del 27 luglio 2018

Testo massima n. 1

Il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento, compresi quelli emessi nel processo penale minorile, non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo speciale della Corte di cassazione. [ In motivazione, la Corte ha precisato che l’art. 613 cod. proc. pen. ha applicazione generale quanto alle forme e modalità di presentazione del ricorso, nè l’art. 34 d.P.R. n. 448 del 1988 – che prevede per gli esercenti la potestà genitoriale il diritto di impugnare i provvedimenti relativi al minore – costituisce una deroga a tale principio generale ].

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