Cass. pen. n. 49347 del 21 settembre 2023
Testo massima n. 1
IMPUGNAZIONI - APPELLO - DIBATTIMENTO - RINNOVAZIONE DELL'ISTRUZIONE - CASI - Restituzione nel termine per impugnare la sentenza dell'imputato contumace in primo grado - Effetti - Richiesta di rinnovazione del dibattimento - Valutazione della rilevanza e dell'utilità della prova – Poteri del giudice di appello - Fattispecie.
Il provvedimento che concede la restituzione nel termine per impugnare la sentenza contumaciale di primo grado attribuisce all'imputato il diritto di ottenere la rinnovazione delle prove già acquisite, ferma restando la valutazione di pertinenza e di rilevanza da parte del giudice di appello. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretta la decisione del giudice di appello di rigettare la richiesta di rinnovazione di alcune prove, motivatamente ritenute irrilevanti).
Massime precedenti
Normativa correlata
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 176
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 603 com. 4
Legge 28/04/2014 num. 67 art. 15 bis CORTE COST.