Cass. civ. n. 222 del 20 febbraio 1947
Testo massima n. 1
I tribunali regionali delle acque pubbliche sono organi non di giurisdizione speciale, ma della giurisdizione ordinaria, e, pertanto, la determinazione dei limiti di cognizione tra autorità giudiziaria ordinaria e tribunali regionali delle acque non è questione di giurisdizione, ma di competenza, la cui decisione spetta alle sezioni semplici della Corte di cassazione e non alle Sezioni Unite.