Cass. civ. n. 1365 del 4 agosto 1948

Testo massima n. 1


Il verbale di conciliazione giudiziale che comporti la manifestazione di atti di disposizione di ciascuna delle parti, o di una di esse, in relazione all'oggetto della lite, non è valido se non sottoscritto dalle parti, salvo il caso di impedimento, che deve risultare dall'atto stesso.

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