Cass. civ. n. 1482 del 9 giugno 1951
Testo massima n. 1
Quando per lo smarrimento di una relazione di consulenza tecnica lo stesso consulente è invitato a depositare altro esemplare della relazione da lui redatta ed attesta con giuramento che l'esemplare è la perfetta copia dell'originale già versato in cancelleria e da questa smarrito, si ha la garanzia sufficiente dell'autenticità dell'elaborato peritale e nessun diritto delle parti viene ad essere leso o compromesso.