Cass. civ. n. 2369 del 4 agosto 1951

Testo massima n. 1


A norma dell'art. 354 c.p.c. il giudice di appello deve rimettere la causa al primo giudice se riconosce che nel giudizio di primo grado doveva essere integrato il contraddittorio con l'intervento obbligatorio del P.M. Omessa tale rimessione da parte del giudice di appello la Suprema Corte, cassando la sentenza di secondo grado, deve a norma dell'art. 383 rinviare la causa al primo grado.

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