Cass. civ. n. 776 del 18 marzo 1966
Testo massima n. 1
Le disposizioni dell'art. 514 c.p.c. sono di stretta interpretazione perché, in quanto sottraggono all'azione esecutiva alcune categorie di beni del debitore in considerazione della loro particolare natura o destinazione, derogano al principio sancito dall'art. 2740 c.c., in virtù del quale il debitore risponde dell'adempimento delle sue obbligazioni con tutti i suoi beni.