Cass. civ. n. 1149 del 26 maggio 1967

Testo massima n. 1


Il provvedimento di correzione di errori materiali non modifica minimamente il contenuto della pronuncia corretta, ma serve esclusivamente a sostituire all'erronea traduzione di esso in termini grafici altra congrua rappresentazione, in modo che si stabilisca la necessaria aderenza dell'elemento rappresentativo a quello sostanziale. Non avendo natura decisoria, esso non è impugnabile in alcun modo, neppure con il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 della Costituzione. L'impugnativa delle parti corrette, prevista dall'art. 288, ultimo comma, c.p.c. ha per oggetto non già il modo con cui il giudice è pervenuto alla correzione, ma il risultato della correzione stessa secondo il nuovo testo, come se sin dal momento dell'emissione della sentenza fosse stata adottata la traduzione grafica con cui, in sede di correzione, è stata eliminata la fortuita divergenza tra l'idea e la sua rappresentazione.

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