Cass. civ. n. 198 del 24 gennaio 1968
Testo massima n. 1
La verifica dei requisiti di legittimazione dei creditori ad intervenire nella esecuzione forzata dev'essere compiuta dal giudice dell'esecuzione, anche d'ufficio, durante la fase espropriativa, e non può essere, invece, rinviata al momento della formazione del progetto di graduazione dei creditori partecipanti all'esecuzione, essendo le relative contestazioni precluse nella fase di distribuzione della somma ricavata.