Cass. civ. n. 3561 del 26 ottobre 1968
Testo massima n. 1
La redazione del verbale previsto dall'ultimo comma dell'art. 185 c.p.c. e dall'art. 88 disp. att. per caso di conciliazione delle parti non è requisito essenziale per la validità della convenzione, non essendo tale redazione richiesta a pena di nullità.
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