Cass. civ. n. 39 del 7 gennaio 1970
Testo massima n. 1
In tema di esecuzione per rilascio, nei confronti degli eredi del debitore espropriato, è sufficiente che tra la notifica ai detti eredi del decreto di trasferimento del bene espropriato all'aggiudicatario (titolo esecutivo), anche se non munito nella copia della formula esecutiva, e l'atto di precetto, notificato contemporaneamente ad una seconda copia in forma esecutiva del titolo, siano decorsi non meno dei dieci giorni stabiliti dall'art. 477 primo comma c.p.c.