Cass. civ. n. 1041 del 10 aprile 1973
Testo massima n. 1
Nell'ambito della disposizione dell'art. 653 c.p.c., secondo cui se l'opposizione è rigettata con sentenza passata in cosa giudicata oppure con sentenza provvisoriamente esecutiva, il decreto ingiuntivo che non ne sia già munito acquista efficacia esecutiva è da comprendersi anche il decreto ingiuntivo del quale l'efficacia esecutiva, inizialmente concessa, a norma dell'art. 642 c.p.c., sia stata sospesa dal giudice istruttore con il provvedimento previsto dall'art. 649 c.p.c.