Cass. civ. n. 2532 del 8 ottobre 1973

Testo massima n. 1


L'accessione è un modo originario di acquisto a favore di chi è già proprietario e gli effetti di essa non possono essere invocati nell'ambito di rapporti giuridici conseguenti a modi di acquisto derivativi. (Nella specie, i giudici di appello avevano affermato che il promittente acquirente di un appartamento costruito al quinto piano di un edificio e dell'area ad esso soprastante, diveniva proprietario, per effetto della sentenza costitutiva di accoglimento della sua domanda di esecuzione in forma specifica del contratto, anche del sesto piano costruito sull'anzidetta area dal promittente venditore, per diritto di accessione, salvo il diritto di credito del costruttore per i materiali impiegati nella costruzione).

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