Cass. civ. n. 4955 del 23 febbraio 2024

Testo massima n. 1


IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - POTERI DELLA CASSAZIONE - IN GENERE Qualificazione giuridica di un fatto - Fondatezza del ricorso per cassazione per una ragione giuridica diversa da quella prospettata a sostegno del motivo - Ammissibilità - Fattispecie.


In tema di responsabilità civile per diffamazione a mezzo stampa, l'attività di qualificazione giuridica di un fatto, così come emerge nella sua realtà storica dagli atti del processo di merito e dallo stesso contenuto della sentenza impugnata, è suscettibile di verifica e riesame in sede di legittimità, anche per una ragione giuridica diversa da quella indicata dalla parte ed individuata d'ufficio. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva ritenuto il carattere diffamatorio di un articolo di stampa, applicando erroneamente i principi che presiedono all'esercizio del diritto di critica ed omettendo di valutare la fattispecie concreta nella più specifica dimensione del c.d. giornalismo d'inchiesta).

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 27704 del 2020

Normativa correlata

Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 112
Cod. Proc. Civ. art. 360 lett. N.3
Cod. Pen. art. 51 CORTE COST.
Cod. Pen. art. 595 CORTE COST.

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