Cass. civ. n. 3130 del 25 ottobre 1974
Testo massima n. 1
L'atto ricevuto da notaio o da pubblico ufficiale autorizzato, cui si riferisce per l'emissione del decreto ingiuntivo l'art. 642 c.p.c., non è qualunque atto da cui si possa dedurre l'esistenza di un fatto idoneo a far sorgere il credito vantato dal ricorrente, ma soltanto l'atto che ha per oggetto immediato e diretto il rapporto da cui sorge l'obbligazione e che proviene dai soggetti stessi che sono titolari di tale rapporto. Pertanto, non costituisce atto privilegiato ai sensi dell'art. 642 citato, ai fini del decreto ingiuntivo chiesto dall'aggiudicatario per la consegna della cosa mobile a lui trasferita, il verbale di vendita esattoriale, e l'opposizione contro il decreto ingiuntivo emesso in base a detto verbale non deve essere preceduta dal deposito per soccombenza imposto dall'art. 651 c.p.c. a pena d'improcedibilità.
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