Cass. civ. n. 1832 del 21 maggio 1976

Testo massima n. 1


In analogia a quanto dispone l'art. 1317 c.c. riguardo alle obbligazioni indivisibili le quali, secondo il precedente art. 1316, ricorrono, tra l'altro, quando la prestazione ha per oggetto una cosa o un fatto che non è suscettibile di divisione per sua natura — l'esecuzione dell'obbligo di demolire talune parti comuni di un edificio condominiale deve essere posto, con la sentenza di condanna, solidalmente a carico di tutti i condomini — litisconsorti necessari — salvo il riparto pro quota della relativa spesa nei rapporti interni tra detti obbligati.

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