Cass. civ. n. 2951 del 2 agosto 1975

Testo massima n. 1


L'art. 2724 n. 3 c.c., che permette, in ogni caso, la prova testimoniale del contratto quando il contraente abbia, senza sua colpa, perduto il documento, si riferisce anche a colui che partecipa al giudizio quale successore del contraente, nè è censurabile la valutazione del giudice del merito, il quale abbia escluso l'assenza di colpa nel comportamento del contraente che abbia smarrito il documento comprovante una sua proprietà immobiliare, non avendolo posto insieme ad altri documenti negli archivi di un'azienda di cui non era l'unico titolare, ed abbia avuto cura di controllare l'esistenza in essa del proprio importante documento.

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