Cass. pen. n. 49621 del 11 ottobre 2023

Testo massima n. 1


ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) - Differimento della pena anche nelle forme della detenzione domiciliare - Stato di salute incompatibile con il regime carcerario - Valutazione in concreto - Necessità.


In tema di differimento della pena per gravi motivi di salute, anche nella forma della detenzione domiciliare, il tribunale di sorveglianza non può limitarsi alla valutazione astratta del quadro patologico dell'istante e dei presidi sanitari e terapeutici a sua disposizione, ma è tenuto a esaminare, in concreto, le condizioni di salute del predetto, le tipologie di cura a lui necessarie, nonché l'incidenza dell'ambiente carcerario sul suo peculiare quadro clinico.

Massime precedenti

Conformi: Cass. pen. n. 37062 del 2018

Normativa correlata

Cod. Pen. art. 146 com. 1 lett. 3)
Cod. Pen. art. 147 com. 1 lett. 2)
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 684 com. 1
Legge 26/07/1975 num. 354 art. 47 ter com. 1 CORTE COST. PENDENTE

Ogni caso ha la sua soluzione su misura.

Siamo il tuo partner nel momento del bisogno.

CHAT ON LINE