Cass. civ. n. 2359 del 8 giugno 1977
Testo massima n. 1
Il giudice d'appello, il quale si trovi in presenza di un rilevante contrasto tra le consulenze tecniche di primo e di secondo grado, o, comunque, tra più successive consulenze vertenti sullo stesso oggetto, qualora accolga le conclusioni dell'ultima di esse deve, bensì, esporre adeguatamente i motivi che l'hanno indotto a ritenerle esatte e persuasive, senza necessità, tuttavia, di confutare in modo espresso e particolareggiato le diverse risultanze e valutazioni delle consulenze precedenti, in quanto tale confutazione sia già contenuta nella relazione dell'ultima consulenza e quindi sia implicita nell'accettazione di questa.