Cass. pen. n. 49627 del 14 novembre 2023

Testo massima n. 1


MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - PROCEDIMENTO - Trasmissione al tribunale del riesame di decreti autorizzativi delle intercettazioni in parte oscurati con "omissis" - Legittimità - Ragioni.


In tema di riesame di misure cautelari personali, il pubblico ministero non ha l'obbligo di trasmettere i decreti autorizzativi delle intercettazioni telefoniche e ambientali nella loro integralità, potendo oscurarne parte del contenuto con "omissis", onde garantire il segreto investigativo.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. pen. n. 17118 del 2017

Normativa correlata

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 266 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST.

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