Cass. civ. n. 3896 del 15 settembre 1977

Sezione Unite

Testo massima n. 1


Fra i beni patrimoniali indisponibili dello Stato e degli enti pubblici territoriali (nella specie, comune), con riguardo ai quali va affermata la carenza assoluta di azione esecutiva da parte del creditore privato, e, quindi, il difetto di giurisdizione del giudice ordinario sull'azione stessa, vanno compresi i proventi ed i crediti pecuniari, che siano destinati a fornire i mezzi economici necessari al raggiungimento delle finalità pubblicistiche di detti enti, nell'interesse generale di tutti i cittadini, tanto se il vincolo di destinazione sussista fin dall'origine, in forza di legge o di atto amministrativo emesso nell'esercizio di pubblica potestà (nella specie, trattandosi di entrate tributarie e di sovvenzioni effettuate dalla regione in favore del comune), quanto se il vincolo medesimo venga successivamente a gravare, in forza di provvedimento discrezionale, su entrate originariamente di natura privatistica. Detta indisponibilità ed impignorabilità non viene meno nel caso in cui la destinazione di quei proventi o crediti pecuniari sia proprio l'estinzione, in genere, dei debiti dell'ente pubblico, in quanto, anche in tale ipotesi, la discrezionalità dell'ente medesimo, in ordine alla precedenza da dare ai vari debiti ed alle modalità di adempimento, non consente al giudice ordinario, né quindi al privato, in sede di espropriazione forzata, di sostituirsi alla amministrazione nell'esercizio del relativo potere.

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