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Cassazione civile Sez. Unite sentenza n. 11656 del 12 maggio 2008

Cassazione civile Sez. Unite sentenza n. 11656 del 12 maggio 2008

Testo massima n. 1

Ai fini della qualificazione in termini di «contratto di vendita di cosa futura» della vendita di immobile da costruire su fondo di proprietà del cedente, il quale si assume la realizzazione dell’opera a proprio rischio e con la propria organizzazione, non costituiscono ostacolo, in favore della diversa qualificazione di contratto misto di vendita [ del suolo ] ed appalto [ dell’opera da costruire ], i seguenti elementi del contenuto contrattuale: a ] la previsione del pagamento di un acconto sul prezzo finale [ contrariamente, invece, alla previsione di acconti in corso d’opera in relazione a stati di avanzamento dei lavori, propri dell’appalto e, come tali, giustificabili in virtù di una parziale esecuzione dell’oggetto del contratto, mentre nella vendita di cosa futura l’adempimento dell’alienante si realizza esclusivamente con il completamento del bene ]; b ] la previsione di un termine di ultimazione dei lavori, giacché il contratto di vendita di cosa futura prevede pur sempre come attività accessoria quella della realizzazione dell’opera da parte dell’alienante; c ] la previsione dell’obbligo dell’alienante di realizzare l’opera «a perfetta regola d’arte» in quanto anche nella vendita di cosa futura devono essere preventivamente individuate le caratteristiche tecniche dell’opera medesima.

Testo massima n. 2

Il contratto riguardante la cessione di un fabbricato non ancora realizzato, con previsione dell’obbligo del cedente che sia proprietario anche del terreno su cui l’erigendo fabbricato insisterà di eseguire i lavori necessari al fine di completare il bene e di renderlo idoneo al godimento, può integrare alternativamente tanto gli estremi della vendita di una cosa futura [ verificandosi allora l’effetto traslativo nel momento in cui il bene viene ad esistenza nella sua completezza ], quanto quelli del negozio misto, caratterizzato da elementi propri della vendita di cosa presente [ il suolo, con conseguente effetto traslativo immediato dello stesso ] e dell’appalto, a secondo che assuma rilievo centrale, nel sinallagma contrattuale, l’intento delle parti avente ad oggetto il conseguimento della proprietà dell’immobile completato ovvero il trasferimento della proprietà attuale del suolo e l’attività realizzatrice dell’opera da parte del cedente, a proprio rischio e con la propria organizzazione.

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