Cass. civ. n. 3121 del 29 maggio 1979

Testo massima n. 1


Il termine di dieci giorni assegnato al ricorrente attore dal nuovo rito del lavoro per la notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di discussione al convenuto, a norma dell'art. 415 comma quarto c.p.c., non è perentorio. La sua inosservanza, pertanto, non incide sulla validità dell'atto sempreché resti garantito al convenuto un termine di comparizione non inferiore a trenta giorni (quaranta, se all'estero) prima dell'udienza di discussione.

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