Cass. civ. n. 34 del 5 gennaio 1979

Testo massima n. 1


A norma del combinato disposto degli artt. 395 e 398 c.p.c. nel giudizio di revocazione il giudice è soggetto all'iniziativa delle parti solo per quel che attiene all'indicazione dei motivi dedotti, intesi, questi, come fatti posti a fondamento dell'istanza. Pertanto, accertati tali fatti, il giudice ha il potere-dovere di trarne le conseguenze sul piano giuridico, e quindi di stabilire se ed in quale ipotesi dell'art. 395 essi vadano inquadrati, senza essere in ciò vincolato dalla prospettazione della parte, con l'unico limite di non immutare la causa petendi dedotta dall'attore.

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