Cass. pen. n. 49717 del 07 novembre 2023

Testo massima n. 1


NULLITA' - NULLITA' DI ORDINE GENERALE - NULLITA' A REGIME INTERMEDIO - DEDUCIBILITA' - Omesso avviso a uno dei difensori di fiducia della data fissata per il giudizio di appello - Termine per l'altro difensore o per il sostituto processuale per eccepire la nullità - Indicazione.


La nullità di ordine generale a regime intermedio derivante dall'omesso avviso a uno dei difensori di fiducia della data fissata per il giudizio (nella specie, di appello) deve essere eccepita, dall'altro difensore o dal sostituto eventualmente nominato ai sensi dell'art. 97, comma 4, cod. proc. pen., nel termine di cui all'art. 182, comma 2, cod. proc. pen.

Massime precedenti

Conformi: Cass. pen. n. 13874 del 2014

Normativa correlata

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 96 com. 1
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 com. 1 lett. C CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 182 com. 2
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 180 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 184
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 601 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 97 com. 4 CORTE COST.

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