Cass. pen. n. 49717 del 07 novembre 2023
Testo massima n. 1
NULLITA' - NULLITA' DI ORDINE GENERALE - NULLITA' A REGIME INTERMEDIO - DEDUCIBILITA' - Omesso avviso a uno dei difensori di fiducia della data fissata per il giudizio di appello - Termine per l'altro difensore o per il sostituto processuale per eccepire la nullità - Indicazione.
La nullità di ordine generale a regime intermedio derivante dall'omesso avviso a uno dei difensori di fiducia della data fissata per il giudizio (nella specie, di appello) deve essere eccepita, dall'altro difensore o dal sostituto eventualmente nominato ai sensi dell'art. 97, comma 4, cod. proc. pen., nel termine di cui all'art. 182, comma 2, cod. proc. pen.
Massime precedenti
Normativa correlata
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 com. 1 lett. C CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 182 com. 2
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 180 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 184
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 601 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 97 com. 4 CORTE COST.